"Non bisogna solo essere onesti, ma apparire onesti. E c’è un equivoco di fondo: si dice che quel politico era vicino alla mafia, che quel politico era stato accusato di avere interessi convergenti con la mafia, però la magistratura, non potendone accertare le prove, non l’ha condannato, ergo quell’uomo è onesto… e no! [...] Questo discorso non va, perché la magistratura può fare solo un accertamento giudiziale. Può dire, be’ ci sono sospetti, sospetti anche gravi, ma io non ho le prove e la certezza giuridica per dire che quest’uomo è un mafioso. Però i consigli comunali, regionali e provinciali avrebbero dovuto trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze sospette tra politici e mafiosi, considerando il politico tal dei tali inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Ci si è nascosti dietro lo schema della sentenza, cioè quest’uomo non è mai stato condannato, quindi non è un mafioso, quindi è un uomo onesto!”. (Paolo Borsellino)

lunedì 2 marzo 2009

Dopo la Costituzione, il Codice Deontologico

Codice di deontologia medica:
art. 10 (Segreto professionale) Il medico deve mantenere il segreto su tutto ciò che gli è confidato o di cui venga a conoscenza nell’esercizio della professione. …
art. 38 (autonomia del cittadino e direttive anticipate): … Il medico, se il paziente non è in grado di esprimere la propria volontà, deve tenere conto nelle proprie scelte di quanto precedentemente manifestato dallo stesso in modo certo e documentato.
art. 39 (Assistenza al malato a prognosi infausta) In caso di malattie a prognosi sicuramente infausta o pervenute alla fase terminale, il medico deve improntare la sua opera ad atti e comportamenti idonei a risparmiare inutili sofferenze psichicofisiche e fornendo al malato i trattamenti appropriati a tutela, per quanto possibile, della qualità di vita e della dignità della persona. In caso di compromissione dello stato di coscienza, il medico deve proseguire nella terapia di sostegno vitale finché ritenuta ragionevolmente utile evitando ogni forma di accanimento terapeutico.
art. 53 (Rifiuto consapevole di nutrirsi) Quando una persona rifiuta volontariamente di nutrirsi, il medico ha il dovere di informarla sulle gravi conseguenze che un digiuno protratto può comportare sulle sue condizioni di salute. Se la persona è consapevole delle possibili conseguenze della propria decisione, il medico non deve assumere iniziative costrittive né collaborare a manovre coattive di nutrizione artificiale nei confronti della medesima, pur continuando ad assisterla.
Sembra quasi che, oltre a voler delegittimare la Costituzione, questo esecutivo voglia delegittimare anche il Codice di Deontologia Medica. Infatti il provvedimento secondo il quale i medici dovrebbero segnalare i clandestini cozza in maniera palese con l'articolo 10, mentre tutta la polemica sul testamento biologico contraddice platealmente gli altri articoli segnalati, quasi che fino ad ora non siano esistiti gli scioperi della fame o gli anoressici che muoiono perchè rifiutano acqua e cibo, senza che nessuno possa imporgli di alimentarsi. Io non credo che possano esistere sensibilità di serie A (per esempio quelle dei cattolici) e sensibilità di serie B (quelle dei medici). Uno stato laico deve poter essere garante di tutti, lasciando libertà di scelta ai suoi cittadini. Per inciso l'affluenza di cittadini stranieri ai pronto soccorso è già diminuita del 15%, con conseguenze che per il momento non è dato sapere.

Nessun commento:

Posta un commento