"Non bisogna solo essere onesti, ma apparire onesti. E c’è un equivoco di fondo: si dice che quel politico era vicino alla mafia, che quel politico era stato accusato di avere interessi convergenti con la mafia, però la magistratura, non potendone accertare le prove, non l’ha condannato, ergo quell’uomo è onesto… e no! [...] Questo discorso non va, perché la magistratura può fare solo un accertamento giudiziale. Può dire, be’ ci sono sospetti, sospetti anche gravi, ma io non ho le prove e la certezza giuridica per dire che quest’uomo è un mafioso. Però i consigli comunali, regionali e provinciali avrebbero dovuto trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze sospette tra politici e mafiosi, considerando il politico tal dei tali inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Ci si è nascosti dietro lo schema della sentenza, cioè quest’uomo non è mai stato condannato, quindi non è un mafioso, quindi è un uomo onesto!”. (Paolo Borsellino)

giovedì 12 marzo 2009

Come il fine vita è regolamentato nel mondo

Come promesso qualche giorno fa, vi propongo una carrellata di Paesi in cui già esiste una normativa sul fine vita, credo che sia sempre importante confrontarsi con gli altri, prima di decidere per sé. Buona lettura!
STATI UNITI D'AMERICA - Sono gli States a regolamentare per primi, con il 'Patient self determination Act', risalente al '91: nutrizione e idratazione sono considerati trattamenti sanitari, non mezzi per il mantenimento della vita; il paziente cosciente e capace può rifiutare i trattamenti anche se di sostegno vitale; per quanto riguarda il paziente non più cosciente, va rispettato il suo rifiuto di terapie se espresso e documentato in condizioni di capacità; se il paziente non più cosciente non ha espresso, in condizioni di capacità, una propria volontà sulle cure, la decisione sulle scelte terapeutiche sarà presa da un fiduciario (substituted judgement), solitamente un familiare.
In EUROPA non esiste ancora una disciplina sul Testamento biologico recepibile dagli Stati membri, alcuni dei quali, comunque, hanno adottato autonomamente normative in materia.
BELGIO - E' dal 2002 che nel piccolo Stato europeo è prevista l'eutanasia, su richiesta esplicita del paziente. Ai cittadini viene riconosciuta anche la possibilità di predisporre un testamento biologico con dichiarazioni anticipate di trattamento, scegliendo a quali cure sottoporsi e quali rifiutare.
DANIMARCA - Con una legge sul 'living will' è stata istituita un'apposita 'Banca dati elettronica', che custodisce le direttive anticipate presentate dai cittadini. In caso di malattia incurabile o di grave incidente, i danesi che hanno depositato il testamento medico - documento che ogni camice bianco è tenuto a rispettare - possono chiedere l'interruzione delle cure e dei trattamenti, e di non essere tenuti in vita artificialmente. Nel caso di sopravvenuta incapacità, il diritto del malato può essere esercitato dai familiari.
FRANCIA - La materia del fine vita è regolamentata con una legge del 2005, che riconosce il principio di rifiuto dell'accanimento terapeutico, e prevede che possano essere sospesi o non iniziati gli atti di prevenzione, indagine o cura che appaiano inutili, sproporzionati o non aventi altro effetto che il mantenimento in vita artificiale del paziente. E' riconosciuta la figura del fiduciario, da consultare nel caso il paziente sia incapace di esprimere le proprie volontà. Se non c'è direttiva, comunque, la scelta spetta ai medici.
GERMANIA - Manca una norma ad hoc, ma il testamento biologico trova attuazione nella pratica e conferma nella giurisprudenza. La Corte Suprema federale, infatti, emise nel marzo 2003 una sentenza con la quale dichiarava la legittimità e il carattere vincolante della 'Patientenverfuegung', termine tedesco che sta per volontà del paziente, riconducendola 'al diritto di autodeterminazione dell'individuo'. Se non c'è volontà scritta, decide il giudice tutelare.
INGHILTERRA - Realtà analoga a quella tedesca nel Regno Unito, dove il 'living will' è riconosciuto fin dal 1993, da una consolidata giurisprudenza che ha anche fissato alcune condizioni per la validità del testamento biologico. L'orientamento britannico su questo delicato tema si è delineato soprattutto attorno al caso Blond, relativo a un paziente in stato vegetativo che veniva alimentato e idratato artificialmente, proprio come Eluana Englaro. I giudici decisero che i medici non avevano l'obbligo di somministrare trattamenti divenuti inutili a seguito della valutazione scientifica della condizione di vita del paziente e che, quindi, non erano rispondenti al suo 'migliore interesse'. Per cui se il paziente non era in grado di accettare o rifiutare i trattamenti e non aveva rilasciato in precedenza una dichiarazione di volontà in materia, una volta informati i familiari, si poteva legittimamente procedere all'interruzione dei trattamenti.
OLANDA - E' notoriamente il primo Paese al mondo che, nel 2001, ha modificato il Codice penale per rendere legali, in alcune circostanze rigorosamente normate, sia l'eutanasia sia il suicidio assistito dal medico. Questa normativa contiene anche la disciplina relativa al testamento biologico. Le dichiarazioni di volontà possono essere sottoscritte anche da minori, purché i genitori siano d'accordo se il minore ha fra i 12 e i 16 anni, mentre se ha fra i 16 e i 18 anni è sufficiente che ne siano stati informati.
SPAGNA - Le norme sulle dichiarazioni anticipate di volontà in Spagna sono contenute all'interno di una più ampia legge sui diritti dei pazienti entrata in vigore nel 2003. E' dunque riconosciuta al cittadino maggiorenne la facoltà di manifestare anticipatamente e per iscritto la propria volontà in merito a cure e terapie cui essere sottoposto, nel caso dovesse perdere la capacità di esprimerle personalmente. Egli può inoltre nominare un suo rappresentante, dunque anche qui entra in gioco la figura del fiduciario, che può fungere da interlocutore con i medici per realizzare le sue volontà ed evitare che ci sia accanimento terapeutico.

1 commento:

  1. Le domande alle quali è più difficile rispondere sono quelle la cui risposta è più ovvia (B. Shaw). Quello che sta accadendo intorno alle ‘Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento’ (in poche parole testamento biologico) documenta quanto sia vero questo aforisma. Quali sono poi queste domande a risposta semplice che si pone il popolo? Prima domanda ‘E’ giusto introdurre nella nostra legislazione una legge che consenta l’eutanasia ?’ Per rispondere a questa domanda è bene definire l’Eutanasia. Per eutanasia si intende la morte intenzionalmente provocata da parte di una terza persona, con una condotta attiva ma eventualmente anche con un atto d’omissione, ai danni di un uomo gravemente ammalato o più in generale sofferente. Senza entrare nel merito di una questione assai spinosa diciamo che l’eutanasia o ‘bella morte’ non riguarda soltanto persone in fin di vita ma anche persone cui non è prevedibile in alcun modo la data della morte. Tipico esempio è il malato di cancro che rifiuta ogni tentativo terapeutico; l’eutanasia pone fine alle sue sofferenze fisiche anticipando la morte in maniera attiva. Possiamo ragionevolmente dire che la maggioranza degli Italiani è contraria all’introduzione di una norma che consenta l’eutanasia. La legge che sta per essere approvata in Parlamento esclude chiaramente questa ipotesi. Art. 1 comma e) vieta ai sensi degli articoli 575, 579 e 580 del codice penale ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio, considerando l’attività medica nonché di assistenza alle persone esclusivamente finalizzata alla tutela della vita e della salute nonchè all’alleviamento della sofferenza. Seconda domanda: quando non ci sia nessuna possibilità di ritorno ad una vita cosciente e al di la di ogni ragionevole dubbio non ci sia alcuna speranza anche di miglioramento della qualità della vita, è giusto un accanimento terapeutico? La legge interviene in quelle situazioni in cui il paziente pur non essendo in immediato pericolo di vita, si trova in uno stato vegetativo irreversibile. Affida la ‘gestione’ del paziente ad un fiduciario (nominato dal paziente secondo delle regole ben precise) che ‘è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata’ La norma che si sta approvando inoltre rafforza alcune garanzie, già esistenti, vincolando ogni atto medico al consenso informato; Art. 2 comma 1: ogni trattamento sanitario è attivato previo consenso informato esplicito ed attuale del paziente prestato in modo libero e consapevole. Con la norma che si sta approvando il titolare del consenso informato, nei casi in cui il paziente non possa esprimerlo, è il fiduciario. Ma questo fiduciario, puo’ non aver compreso bene quello che i medici gli dicono, puo’ addirittura essere in malafede (deve ereditare una ingente somma) e negare il consenso ad alcune pratiche mediche che consentirebbero al paziente di star meglio. Cosa succede in questo caso? Art. 7 comma 5: ‘Nel caso di controversia tra il fiduciario ed il medico curante, la questione è sottoposta alla valutazione di un collegio di medici composto da un medico legale, un anestesista-rianimatore ed un neurologo, sentiti il medico curante e il medico specialista della patologia. …..’
    Questa è la legge che sta per essere approvata. Una buona legge che rispetta i principi costituzionali del diritto alla vita e della non obbligatorietà a sottoporsi a pratiche mediche senza il preventivo consenso. Impedisce inutili e dannose intromissioni della magistratura e nello stesso tempo non ha nulla dello Stato Etico cui fanno riferimento tanti Soloni. Purtroppo in Italia è sempre aperto l’ufficio complicazioni affari semplici.
    Fulvio Moramarco

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