"Non bisogna solo essere onesti, ma apparire onesti. E c’è un equivoco di fondo: si dice che quel politico era vicino alla mafia, che quel politico era stato accusato di avere interessi convergenti con la mafia, però la magistratura, non potendone accertare le prove, non l’ha condannato, ergo quell’uomo è onesto… e no! [...] Questo discorso non va, perché la magistratura può fare solo un accertamento giudiziale. Può dire, be’ ci sono sospetti, sospetti anche gravi, ma io non ho le prove e la certezza giuridica per dire che quest’uomo è un mafioso. Però i consigli comunali, regionali e provinciali avrebbero dovuto trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze sospette tra politici e mafiosi, considerando il politico tal dei tali inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Ci si è nascosti dietro lo schema della sentenza, cioè quest’uomo non è mai stato condannato, quindi non è un mafioso, quindi è un uomo onesto!”. (Paolo Borsellino)

venerdì 27 febbraio 2009

La nuova legge sul testamento biologico

Dieci articoli per regolamentare il dibattuto tema del testamento biologico. Il testo Calabrò, che ha ottenuto il via libera della Commissione Sanità del Senato per essere adottato come testo base per un provvedimento sul tema, prende il nome di 'Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e dichiarazioni anticipate di trattamento', e si propone come una sintesi di una serie di disegni di legge in materia.
Nei primi 3 articoli del testo vengono delineate le finalità del Ddl che vuole garantire l'inviolabilità e l'indisponibilità della vita umana, nonché la tutela della salute come fondamentale diritto del cittadino e della collettività, assicurando la partecipazione del paziente all'identificazione delle cure mediche all'interno dell'alleanza terapeutica tra medico e paziente. Agli articoli 2 e 3, nello specifico, si precisa il divieto di ogni forma di eutanasia attiva e al suicidio assistito, e si sancisce il divieto di forme di accanimento terapeutico. All'articolo 4 si disciplina il consenso informato, mentre all'articolo 5 si entra nel vivo della delicata questione - indubbiamente il nodo più controverso del provvedimento - dell'idratazione e dell'alimentazione artificiali.
L'articolo 5, infatti, disciplina i contenuti e i limiti delle Dichiarazioni anticipate di trattamento, le cosiddette Dat, attraverso le quali il dichiarante esprime il proprio orientamento sui trattamenti medico-sanitari e di fine vita in previsione di una futura perdita delle capacità di intendere e di volere. Non possono essere inserite indicazioni finalizzate a eutanasia attiva o omissiva. E si specifica, inoltre, che alimentazione e idratazione artificiale, in quanto forma di sostegno vitale, non possono costituire oggetto di dichiarazioni anticipate. Ciò significa, in altre parole, che non verrà data la possibilità di scegliere anticipatamente, e in piena coscienza, di sottoporsi ad alimentazione e idratazione artificiali qualora ne avessimo bisogno trovandoci in condizione di disabilità. Nel testo si determina, inoltre, che le Dat acquistano efficacia dal momento in cui il paziente in stato neurovegetativo sia incapace di intendere e di volere. La valutazione dello stato clinico spetta a un collegio formato da 5 medici, composto da un neurologo, un neurofisiologo, neuroradiologo, il medico curante e il medico specialista di patologia.
Negli articoli 6, 7 e 8 si afferma che le Dat devono essere redatte in forma scritta da persona maggiorenne in piena capacità di intendere e di volere, accolte da un notaio a titolo gratuito. Sono sempre revocabili e modificabili hanno validità di 3 anni, termine oltre il quale perdono efficacia. L'articolo 7 prevede la nomina di un fiduciario che, in collaborazione con il medico curante, si impegna a far sì che si tenga conto delle indicazioni sottoscritte dal paziente. L'articolo 8 garantisce al medico la possibilità di disattendere le Dat, sentito il fiduciario, qualora non siano più corrispondenti agli sviluppi delle conoscenze scientifiche e terapeutiche, motivando la decisione sulla cartella clinica. In caso di controversia tra medico e fiduciario la questione va sottoposta alla valutazione di un collegio di medici designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Tale parere non è vincolante per il medico curante, il quale non è tenuto ad applicare prestazioni contrarie alle sue convinzioni di carattere scientifico e deontologico.
Agli articoli 9 e 10 si disciplina l'ipotesi di contrasto tra soggetti legittimati a esprimere il consenso al trattamento sanitario. La decisione viene assunta, su istanza del pubblico ministero, dal giudice tutelare o, in caso di urgenza, sempre dal giudice sentito il medico curante. Nelle disposizioni finali è prevista l'istituzione di un registro delle Dat nell'ambito di un archivio unico nazionale informatico al Consiglio nazionale del notariato, consultabile in via telematica unicamente dai notai, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici responsabili del trattamento sanitario di soggetti in caso di incapacità. Nessun accenno al tema delle cure palliative.

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