Il tema trattato assume particolare importanza se si pensa che attraverso un trapianto è possibile salvare e migliorare la qualità della vita di molti pazienti, ed è l’unica terapia per alcune malattie.
I trapiantati dopo essere stati gravemente ammalati e, spesso, vicini alla morte, riprendono a vivere: lavorare, viaggiare, fare sport; i soggetti in età fertile possono avere figli.
Da quanto detto si capisce l’importanza della donazione, perché è chiaro che se c’è un ricevente ci deve essere anche un donatore. È anche chiaro che chi volesse orientarsi nella scelta di essere o meno un potenziale donatore, prima di pervenire ad ogni decisione in merito, è giusto che abbia quante più informazioni possibili, per poter scegliere con la dovuta serenità.
Di getto, verrebbe da dire che c’è poco da scegliere, la donazione è un atto di umanità, che non costa nulla, ammesso anche dalla chiesa cattolica e quindi tutti dovremmo essere, senza pensarci più di tanto, dei potenziali donatori.
Ma detto questo, bisogna anche dire che il dubbio è insito nella natura umana, la curiosità pure, quindi le spiegazioni e le informazioni devono essere date nella maniera più completa e chiara possibile perché gli scettici e i denigratori, nonché gli autori delle anzidette leggende metropolitane, sono tanti e difficili da convincere.
La normativa che regola la donazione e il trapianto è la legge 91/99. In particolare, l’articolo 8 istituisce il Centro Nazionale Trapianti, organo tecnico del Ministero della Salute, con sede presso l’Istituto Superiore di Sanità, che svolge importanti funzioni, fra cui: tenere la lista delle persone in attesa di trapianto in modo da assicurare la disponibilità di tali dati 24 ore su 24, individuare i criteri per l’assegnazione degli organi, definire i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti.
La dichiarazione della volontà di donare gli organi è regolamentata dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2000 e dalla legge n.91 del 1 aprile 1999 che introduce il principio del silenzio assenso.
Tale principio non è ancora in vigore. In questa fase transitoria, prima dell'applicazione del silenzio - assenso, la manifestazione della volontà è regolamentata dall'art. 23 della stessa legge - principio del consenso o del dissenso esplicito: a tutti i cittadini viene data la possibilità (non l'obbligo) di esprimere la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi.
Attualmente le possibilità per esprimere la volontà sono le seguenti:
- una dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti.
- la registrazione della propria volontà presso la AUSL di riferimento o il medico di famiglia
- la compilazione del tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio del 2000 che deve essere conservato insieme ai documenti personali
- l'atto olografo o la tessera dell'AIDO o di una delle altre associazioni di volontariato o di pazienti. In caso di morte, le situazioni che si possono verificare sono tre:
- il cittadino ha espresso la volontà positiva alla donazione: i familiari non possono opporsi
- il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione: non c'è prelievo di organi
- il cittadino non si è espresso: il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono (hanno diritto ad esprimersi, nell'ordine, il coniuge non separato o convivente more uxorio, figli maggiorenni, genitori).
Da quanto detto si capisce l’importanza della donazione, perché è chiaro che se c’è un ricevente ci deve essere anche un donatore. È anche chiaro che chi volesse orientarsi nella scelta di essere o meno un potenziale donatore, prima di pervenire ad ogni decisione in merito, è giusto che abbia quante più informazioni possibili, per poter scegliere con la dovuta serenità.
Di getto, verrebbe da dire che c’è poco da scegliere, la donazione è un atto di umanità, che non costa nulla, ammesso anche dalla chiesa cattolica e quindi tutti dovremmo essere, senza pensarci più di tanto, dei potenziali donatori.
Ma detto questo, bisogna anche dire che il dubbio è insito nella natura umana, la curiosità pure, quindi le spiegazioni e le informazioni devono essere date nella maniera più completa e chiara possibile perché gli scettici e i denigratori, nonché gli autori delle anzidette leggende metropolitane, sono tanti e difficili da convincere.
La normativa che regola la donazione e il trapianto è la legge 91/99. In particolare, l’articolo 8 istituisce il Centro Nazionale Trapianti, organo tecnico del Ministero della Salute, con sede presso l’Istituto Superiore di Sanità, che svolge importanti funzioni, fra cui: tenere la lista delle persone in attesa di trapianto in modo da assicurare la disponibilità di tali dati 24 ore su 24, individuare i criteri per l’assegnazione degli organi, definire i parametri per la verifica di qualità e di risultato delle strutture per i trapianti.
La dichiarazione della volontà di donare gli organi è regolamentata dal decreto ministeriale dell'8 aprile 2000 e dalla legge n.91 del 1 aprile 1999 che introduce il principio del silenzio assenso.
Tale principio non è ancora in vigore. In questa fase transitoria, prima dell'applicazione del silenzio - assenso, la manifestazione della volontà è regolamentata dall'art. 23 della stessa legge - principio del consenso o del dissenso esplicito: a tutti i cittadini viene data la possibilità (non l'obbligo) di esprimere la propria volontà in merito alla donazione dei propri organi.
Attualmente le possibilità per esprimere la volontà sono le seguenti:
- una dichiarazione scritta che il cittadino porta con sé con i propri documenti.
- la registrazione della propria volontà presso la AUSL di riferimento o il medico di famiglia
- la compilazione del tesserino blu inviato dal Ministero della Sanità nel maggio del 2000 che deve essere conservato insieme ai documenti personali
- l'atto olografo o la tessera dell'AIDO o di una delle altre associazioni di volontariato o di pazienti. In caso di morte, le situazioni che si possono verificare sono tre:
- il cittadino ha espresso la volontà positiva alla donazione: i familiari non possono opporsi
- il cittadino ha espresso volontà negativa alla donazione: non c'è prelievo di organi
- il cittadino non si è espresso: il prelievo è consentito se i familiari non si oppongono (hanno diritto ad esprimersi, nell'ordine, il coniuge non separato o convivente more uxorio, figli maggiorenni, genitori).
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