"Non bisogna solo essere onesti, ma apparire onesti. E c’è un equivoco di fondo: si dice che quel politico era vicino alla mafia, che quel politico era stato accusato di avere interessi convergenti con la mafia, però la magistratura, non potendone accertare le prove, non l’ha condannato, ergo quell’uomo è onesto… e no! [...] Questo discorso non va, perché la magistratura può fare solo un accertamento giudiziale. Può dire, be’ ci sono sospetti, sospetti anche gravi, ma io non ho le prove e la certezza giuridica per dire che quest’uomo è un mafioso. Però i consigli comunali, regionali e provinciali avrebbero dovuto trarre le dovute conseguenze da certe vicinanze sospette tra politici e mafiosi, considerando il politico tal dei tali inaffidabile nella gestione della cosa pubblica. Ci si è nascosti dietro lo schema della sentenza, cioè quest’uomo non è mai stato condannato, quindi non è un mafioso, quindi è un uomo onesto!”. (Paolo Borsellino)

martedì 5 gennaio 2010

Class Action: istruzioni per l'uso.

Alla fine l'hanno fatta. Ci hanno messo un anno e mezzo, l'hanno limata per bene, ripulita da ogni possibile aspetto lesivo per amici e compari e l'hanno proposta, devo dire senza squilli di tromba e rulli di tamburo. Hai visto mai che qualcuno, come ad esempio il Codacons, la faccia funzionare lo stesso, anche così, zoppa come è venuta. Così nessuno se ne è accorto, o quasi. E nessun organo di informazione ha dato l'informazione completa. Uno ha detto una cosa, uno ne ha detta un'altra. Quasi ci fosse un fuggi fuggi alla chetichella dalla notizia e nessuno volesse far capire nulla ai cittadini che dovrebbero essere i beneficiari di questa nuova possibilità che viene loro data per veder rispettati i propri diritti. Per questo mi sento di fare un riepilogo a qualche giorno dall'entrata in vigore della nuova legge sulla class action. Che poi non è una nuova legge specifica, ma è stata ben mascherata tra i provvedimenti della finanziaria per il 2010. Ricapitoliamo, dicevo:
1. intanto non può essere avviata per qualsiasi cosa ma solo per danni derivanti da prodotti difettosi o pericolosi, oppure da comportamenti commerciali scorretti o contrari alle norme sulla concorrenza;
2. la norma prevede poi, unico caso in Europa, che sia il singolo cittadino ad attivarsi contro l’impresa scorretta, mentre le organizzazioni dei consumatori sono relegate ad un ruolo comprimario;
3. inoltre se quel cittadino che si è imbarcato in una causa collettiva alla fine perde, incorre in una pesante sanzione tesa a disincentivare ogni velleità, a meno di grosse ingiustizie patite;
4. mentre, se il cittadino vince, non è prevista una sanzione per il produttore ma solo il risarcimento del danno subito;
5. infine, per i disservizi causati alla pubblica amministrazione, non paga nessuno, né in termini di risarcimento, né tantomeno in termini di sanzione, ma si ottiene solo il ripristino del servizio non reso o interrotto;
6. senza contare che non è retroattiva.
Avevano detto che la riforma preparata dal governo precedente era carente e andava migliorata, bisognava prendersi tutto il tempo necessario per fare una buona legge. Ora abbiamo perfettamente capito quali erano le zone carenti, quali miglioramenti erano necessari e quali cittadini dovevano essere tutelati.

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